Articolo 2228 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Dispositivo
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile (1) per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464] (2), il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [1672], [2231], [2237].
Note
(1) L'impossibilità può essere soggettiva quando riguarda una delle parti del contratto e determina l'estinzione perché è determinante la persona, e nessun altro potrebbe completare l'opera; o oggettiva quando rende impossibile la prosecuzione dell'opera.
(2) La sospensione dei lavori per contrarietà del progetto al regolamento edilizio costituisce un'ipotesi di causa oggettiva, imputabile al committente dell'opera e quindi non sarà invocabile la norma in commento.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 16768/2015
L'art. 2228 c.c., che attribuisce al prestatore d'opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato proporzionato all'utilità dell'opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell'opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, situazione non ravvisabile nel caso di ammissione dell'obbligato a concordato preventivo, occorrendo, per l'operatività della norma, che si tratti di fatti estranei alla volontà o al comportamento delle parti, quali la forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16768 del 12 agosto 2015)
2Cass. civ. n. 1312/1978
Ricorre l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, e quindi di risoluzione del contratto d'opera, con cui il prestatore d'opera si è obbligato a promuovere vendite presso grandi comunità per conto di un'impresa di produzione di generi alimentari, allorquando contro il prestatore d'opera viene formulata un'imputazione penale per truffa, di cui venga data notizia sui giornali. Infatti la detta imputazione penale riduce la fiducia dei potenziali acquirenti nel propagandista e rende impossibile l'opera promozionale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1312 del 15 marzo 1978)