Articolo 2232 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione dell'opera

Dispositivo

Note

(1) Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti solo per l'esecuzione della prestazione affidatagli e rientrante nelle sue competenze.

(2) L'utilizzazione dei collaboratori ha valore interno: nei rapporti con i clienti rimane responsabile a tutti gli effetti solo il prestatore d'opera intellettuale.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 6994/2007

2Cass. civ. n. 15633/2006

3Cass. civ. n. 1847/2006

4Cass. civ. n. 11922/2000

5Cass. civ. n. 3108/1995

6Cass. civ. n. 5248/1986

7Cass. civ. n. 2404/1983