Articolo 2242 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vitto, alloggio e assistenza

Dispositivo

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio [2121] e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge [2114].