Articolo 2245 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indennità di anzianità
Dispositivo
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, [salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie] [2120] (1).
L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro (2), nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
[Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.] (3)
Note
(1) L'art. 17, L. 2 aprile 1958, n. 339, ha implicitamente abrogato la parte finale del comma 1, commisurando diversamente l'ammontare dell'indennità di cui al comma 2.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno 1973, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui commisura l'indennità di anzianità alla sola retribuzione in denaro, escludendo il vitto e l'alloggio.
(3) Comma implicitamente abrogato ex art. 17, L. 339/1958.