Articolo 2578 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Progetti di lavori
Dispositivo
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali (1) di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso [2579] da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Note
(1) L'originalità della soluzione non deve essere assoluta e geniale, ma è sufficiente che si concretizzi in un progresso e miglioramento, anche modesto, della tecnica.