Articolo 2582 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ritiro dell'opera dal commercio

Dispositivo

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio [2579], salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.