Articolo 2584 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto di esclusività
Dispositivo
Chi ha ottenuto un brevetto (1) per un'invenzione industriale [2424], n.4] ha il diritto esclusivo [2563], [2569], [2577], [2592] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Note
(1) Bisogna distinguere il diritto al brevetto, ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all'inventore o a colui che a titolo derivato ha acquistato l'invenzione, dal diritto sul brevetto, ossia la facoltà esclusiva di attuare e godere dell'invenzione per chi ha brevettato.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 17791/2015
In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17791 del 8 settembre 2015)