Articolo 2594 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Norme applicabili

Dispositivo

Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli [2588], [2589] e [2590]. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.