Articolo 2251 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contratto sociale

Dispositivo

Nella società semplice [2249], [2293] e [2297] (1) il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [1350], n.9, [2643], n.10; art. [204] disp.att. c.c.] (2).

Note

(1) Nonostante sia sprovvista di personalità giuridica, la società semplice è dotata di una propria soggettività giuridica, costituendo un autonomo centro d'imputazione di situazioni giuridiche di natura sostanziale e processuale.

(2) Il contratto sociale è a forma libera, salvo il caso in cui vengano conferiti (v.2247) beni immobili (v.812) o diritti reali immobiliari per i quali, ai sensi dell'art. 1350, è necessario l'atto scritto (che dovrà poi essere trascritto) a pena di nullità (v.1350 n. 9).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 29885/2008

Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche "per facta concludentia"; l'onere di provare la sussistenza del rapporto sociale ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29885 del 19 dicembre 2008)