Articolo 2258 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Amministrazione congiuntiva
Dispositivo
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali [2261], [2317].
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società [700] c.p.c.].
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 8538/2004
In tema di società irregolare, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 2257 c.c. relativo alle società semplici ed applicabileexart. 2297 del codice medesimo , il potere di amministrazione disgiuntiva è derogabile solo mediante diversa pattuizione in concreto intervenuta, con la conseguenza che l'amministrazione deve ritenersi congiuntiva solo ove tale fatto positivo sia stato dimostrato e non anche se sia mancata la prova del fatto negativo, cioè dell'inesistenza di pattuizioni derogatrici.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8538 del 5 maggio 2004)
2Cass. civ. n. 9464/2000
L'art. 2258 c.c., con disposizione dettata per le società semplici, ma applicabile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice, alle società in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto è necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. La norma è diretta ad impedire che la società possa subire pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessità di procedere a consultazione, per acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi. Essa, quindi, presuppone che non si sia manifestato alcun dissenso, e che, al contrario, sia ancora possibile acquisire i consensi necessari, con la conseguenza che essa non è applicabile allorché sussista un grave disaccordo tra i soci (che, nel caso di specie, aveva portato alla nomina di un amministratore giudiziario).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9464 del 19 luglio 2000)