Articolo 2292 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ragione sociale

Dispositivo

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (1) [2295] n. 2, [2326], [2463], [2473], [2515], [2563], [2564], [2567].

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [2285] o defunto [2284] (2), se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [2565].

Note

(1) La ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio, mentre l'indicazione del rapporto sociale è richiesta dalla legge in relazione all'esigenza che i terzi siano a conoscenza in concreto del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci.

(2) Si parla di ragione sociale derivata in quanto la ragione sociale può mantenere il nome del socio receduto, evitando così di creare confusione nella clientela.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20839/2017

In tema di società in nome collettivo, il cambiamento del legale rappresentante e la modifica della ragione sociale avvenuti nel corso del processo non comportano la trasformazione della società in un diverso soggetto giuridico.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20839 del 6 settembre 2017)

2Cass. civ. n. 18409/2014

In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18409 del 27 agosto 2014)