Articolo 2301 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di concorrenza

Dispositivo

Note

(1) Il divieto di concorrenza è operante finchè una persona riveste la qualità di socio, salvo le parti non pattuiscano di estendere il divieto anche dopo il recesso del socio dalla società.

(2) La violazione del divieto può comportare l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 23010/2023

2Cass. civ. n. 3865/2020

3Cass. civ. n. 10715/2016

4Cass. civ. n. 1301/1990

5Cass. civ. n. 2176/1977

6Cass. civ. n. 1977/1973

7Cass. civ. n. 3869/1968

Massime notarili correlate (1)