Articolo 2314 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ragione sociale
Dispositivo
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice (1), salvo il disposto del secondo comma dell'articolo [2292] (2) [2326], [2463], [2473], [2515], [2564], [2567].
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente [1292] con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali [2320].
Note
(1) L'omessa indicazione del tipo di società rende irregolare la ragione sociale e ne comporta l'impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese (v.2188).
(2) Può quindi conservarsi il nome del socio accomandatario receduto o defunto, con le stesse regole (v.2292) che valgono per la società in nome collettivo.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 30882/2018
Al fine di valutare se l'inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 2314, comma 2, c.c., rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l'accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all'aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell'accomandante.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30882 del 29 novembre 2018)
2Cass. civ. n. 20558/2008
Nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell'atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che erroneamente la corte di merito avesse dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto da una società in accomandita semplice recante, rispetto al primo grado, diversa sede sociale e differente nome dell'unico socio accomandatario).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20558 del 29 luglio 2008)