Articolo 2316 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atto costitutivo

Dispositivo

Note

(1) Il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l'atto costitutivo della s.a.s., solo ai fini della pubblicità e della registrazione. La mancanza della forma non toglie però validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della stessa.