Articolo 2324 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Dispositivo

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo [2312] nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [31], [2313], [2456].