Articolo 2347 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indivisibilità delle azioni

Dispositivo

Note

(1) Dalla caratteristica di indivisibilità delle azioni deriva il corollario processuale della legittimazione esclusiva del rappresentante comune, il quale deve essere nominato a maggioranza dei comproprietari e, qualora non si riesca a raggiungere talequorum, dall'autorità giudiziaria.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 24449/2015

2Cass. civ. n. 15962/2007

Massime notarili correlate (3)