Articolo 2372 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rappresentanza nell'assemblea
Dispositivo
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare (1) nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto (2) e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente (3).
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [2539].
Note
(1) La disciplina della rappresentanza in assemblea resta sostanzialmente immutata, se si eccettuano alcune rilevanti novità: - l'obbligo di conferire la rappresentanza per singole assemblee viene limitato alle sole società di cui all'art. 2325 bis, peraltro eccettuando le ipotesi in cui la delega sia conferita mediante procura generale o si tratti di delega di socio persona giuridica ad un proprio dipendente; - vengono ampliate le possibilità di rappresentanza plurima.
(2) Nel verbale di assemblea di società per azioni va indicato l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega al fine di verificare il corretto esercizio del diritto di voto da parte dei rappresentanti, tutelando così gli interessi dei rappresentati.
(3) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee."
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 36092/2021
Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica di amministratore per due trienni consecutivi, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento e le prerogative dell'organo assembleare.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 36092 del 23 novembre 2021)
2Cass. civ. n. 4709/1988
Con riguardo alle società per azioni, in ordine alla rappresentanza del socio nell' assemblea l'art. 8 della L. 7 giugno 1974, n. 216 il quale, modificando l'art. 2372 cod. civ., ha inteso imporre all'azionista una maggiore oculatezza nell'esercizio del diritto di farsi rappresentare nell' assemblea , richiedendo (tra l'altro) che la procura sia conferita per singole assemblee e quindi con piena contezza della convocazione di questa e del relativo ordine del giorno, comporta che il procuratore generale dell'azionista non è in quanto tale legittimato a rappresentarlo nell' assemblea , occorrendo invece che, oltre a non rientrare nel novero delle persone cui la rappresentanza non può essere conferita per divieto legale (o statutario), egli sia munito di procura conferita per la specifica assemblea in cui il diritto di voto dovrà essere esercitato(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4709 del 20 luglio 1988)
3Cass. civ. n. 6340/1981
Poichè ai sensi dell'art. 2372 cod. civ. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2486, secondo comma) il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società), è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6340 del 28 novembre 1981)