Articolo 2393 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
Dispositivo
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (1) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Note
(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 12949/2025
La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12949 del 14 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 12568/2021
In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12568 del 12 maggio 2021)