Articolo 2403 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri del collegio sindacale

Dispositivo

Note

(1) La norma recepisce il disposto del previgente art. 2403, commi 3, 4 e 5 e del previgente art. 2403 bis, definendo con maggiore precisione i poteri di informazione spettanti ai sindaci e ampliando le funzioni attribuibili ai collaboratori, nonchè riconoscendo agli amministratori la facoltà di impedire per essi l'accesso ad informazioni riservate.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 18770/2019