Articolo 2413 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riduzione del capitale
Dispositivo
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo [2412], la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite [2433], [2446], non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Massime notarili correlate (2)
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