Articolo 2419 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Azione individuale degli obbligazionisti
Dispositivo
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti [2395], salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo [2415].