Articolo 2419 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Azione individuale degli obbligazionisti

Dispositivo

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti [2395], salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo [2415].