Articolo 2427 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari
Dispositivo
Nella nota integrativa sono indicati:
[2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
[3. Il fair value è determinato con riferimento:
[4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile] (1).
[5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6 bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea] (2).
Note
(1) Commi abrogati dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
(2) Comma abrogato dall' art. 1, D .Lgs. 03 novembre 2008, n. 173, con decorrenza dal 21 novembre 2008.