Articolo 2434 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

Dispositivo

Note

(1) Oltre ai termini di decadenza previsti negli artt.2377 e2379, la norma in commento pone come termine ultimo per l'impugnativa l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

(2) Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha sostituito le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» con le seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 13031/2014