Articolo 2437 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Azioni riscattabili
Dispositivo
Le disposizioni degli articoli [2437] e [2437] si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli [2357] e [2357].
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 22375/2023
Alla clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, non è applicabile analogicamente il principio di equa valorizzazione delle azioni, previsto, in caso di recesso del socio, dall'art. 2437 ter c.c., e in caso di riscatto delle azioni, dall'art. 2437 sexies c.c., in quanto detta clausola non costituisce in stato di soggezione il socio oblato rispetto a quello che la attiva, ma lascia al primo la facoltà di acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione del socio proponente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023)
2Cass. civ. n. 12498/2023
In tema di società per azioni, il riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. costituisce un istituto a causa neutra che consente alla società o ai soci l'esercizio di un'opzione di acquisizione forzosa delle partecipazioni sociali di uno dei soci stessi, con l'effetto di comportarne l'uscita dall'ente; detto istituto, assimilabile all'esclusione sul piano degli effetti, se ne differenzia in quanto ammette, in mancanza di altre concrete possibilità, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società, esigendo, in ogni caso, al pari dell'esclusione stessa, che i presupposti integrativi della fattispecie siano essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell'art. 1346 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12498 del 10 maggio 2023)
Massime notarili correlate (6)
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