Articolo 2447 decies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Finanziamento destinato ad uno specifico affare

Dispositivo

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo [2447] può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere:

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g) (2).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Note

(1) I proventi dell'affare costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società e, come tale, sottratto ai creditori della società medesima a condizione che vengano adempiute le prescrizioni previste dal presente comma.

(2) Ai creditori "generali" della società, oltre ai proventi dell'affare, o meglio ai ricavi dell'operazione e ai loro reimpieghi, sono sottratti i beni strumentali al compimento dell'operazione sino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine previsto per lo stesso.Su tali beni i creditori sociali non possono esercitare azioni esecutive sino al rimborso del finanziamento ovvero ad una scadenza pattuita, essendo loro consentito esclusivamente di esercitare azioni conservative a tutela dei propri diritti dal momento che i beni in questione sono soggetti al vincolo di destinazione alla realizzazione dell'operazione finanziaria.