Articolo 2447 quinquies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei creditori

Dispositivo

Note

(1) Il patrimonio destinato ha una sua autonomia rispetto al patrimonio sociale, invero potrà essere attaccato solo dai titolari di crediti contratti per il singolo affare, mentre gli altri creditori sociali non potranno soddisfarsi né sui beni che rientrano nello stesso né sui proventi dell'affare, salvo che per la parte spettante alla società.