Articolo 2500 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Opposizione dei creditori

Dispositivo

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo [2500], la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo [2445].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 23174/2020

In caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano dell'originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrà essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l'opposizione dei creditori, ex art. 2500 novies c.c., costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23174 del 22 ottobre 2020)