Articolo 2505 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Dispositivo

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli [2501], [2502] e [2504] conseguono gli effetti previsti dall'articolo [2448].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 50/2004

In tema di fusione di società, gli effetti della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., dall'ultima delle iscrizioni nell'Ufficio del registro delle imprese, prescritte dall'art. 2504 c.c., consistendo la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal terzo comma del medesimo art. 2504 c.c. - comma abrogato dall'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" -, in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilità ai terzi. Pertanto, a partire dall'ultima iscrizione la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l'impugnazione proposta, da società incorporata, dopo il perfezionamento (mediante l'esecuzione delle suddette iscrizioni) dell'incorporazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 50 del 7 gennaio 2004)