Articolo 2529 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto delle proprie quote o azioni

Dispositivo

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo [2545] e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato [2357], [2537].