Articolo 2535 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

Dispositivo

Note

(1) La disposizione è destinata alle cooperative diverse dalle riconosciute, alle quali si applica la disposizione dell'art. 26 lettera b) della c.d. legge "Basevi", che prevede l'assoluto divieto di computo delle riserve in caso di scioglimento del rapporto sociale.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 21229/2009

2Cass. civ. n. 16304/2009

3Cass. civ. n. 22659/2006

4Cass. civ. n. 17558/2006

5Cass. civ. n. 9393/2004

6Cass. civ. n. 5735/1992

Massime notarili correlate (1)