Articolo 2537 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Creditore particolare del socio
Dispositivo
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo [2270], [2305], [2614], [2910]; [483] c.p.c.].