Articolo 2543 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Organo di controllo
Dispositivo
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo [2477], nonché quando la società emette strumenti finanziarinon partecipativi (1).
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
Note
(1) Viene introdotta la possibilità di attribuire il diritto di voto per l'elezione dell'organo di controllo, in relazione al capitale o agli scambi mutualistici, riservando la nomina di un terzo dei membri possessori di strumenti finanziari, anche non partecipativi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 10509/2016
I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualità di soci sovventori di società cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo. (Cassa con rinvio, Trib. Parma, 15/04/2010).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10509 del 20 maggio 2016)