Articolo 2545 quater Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riserve legali, statutarie e volontarie
Dispositivo
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo [2545], la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma (1).
Note
(1) Tale disciplina generale vale soprattutto per le cooperative diverse dalle riconosciute, prevedendo un obbligo di accantonamento a riserva legale pari al trenta per cento degli utili netti annuali, ed un limite alla ripartibilità fra i soci per la riserva legale e per le riserve statutariamente indivisibili.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5599/2005
In tema di società cooperative, la corresponsione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; prevista dall'art. 2536 c.c. e ribadita dall'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1992 (che ha fissato nel tre per cento la suddetta quota annuale) costituisce un obbligo per tutte le società cooperative, senza che la previsione del comma primo del citato art. 11 (secondo il quale le cooperative inottemperanti decadono dai benefici fiscali e d'altra natura) valga a trasformare il suddetto obbligo generalizzato in un obbligo rivolto solo alle cooperative «beneficiate» o, addirittura, in un onere da assolvere per poter fruire di benefici, posto che la suddetta previsione di decadenza è solo un modo per rafforzare l'obbligo generalizzato di cui sopra e non è intesa ad attribuire ad esso una portata riduttiva.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5599 del 15 marzo 2005)