Articolo 2545 septiesdecies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scioglimento per atto dell'autorità

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo ripropone in sostanza le disposizioni dettate dall'art. 2544 della disciplina previgente, in base al quale possono essere sciolte le società cooperative e gli enti mutualistici che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Viene aggiunta come causa di scioglimento delle società cooperativa da parte dell'autorità governativa ilmancato perseguimento dello scopo mutualistico. Scompare, infine, il riferimento alle società cooperative edilizie di abitazione ed ai loro consorzi.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 1083/2016

2Cass. civ. n. 15475/2001

3Cass. civ. n. 4642/1976