Articolo 2552 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dell'associante e dell'associato

Dispositivo

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta [2186].

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto [263] dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno [2261], [2320].

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 20159/2022

In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo; ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20159 del 22 giugno 2022)

2Cass. civ. n. 20189/2015

Nell'associazione in partecipazione, ancorché la disciplina dell'art. 2552 c.c. sia derogabile, l'associante non può restare esonerato da ogni perdita, ossia dal rischio di impresa, in contrasto con l'art. 2549 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20189 del 8 ottobre 2015)

3Cass. civ. n. 8027/2000

In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; sicché, il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 c.c. (La Suprema Corte ha così confermato la sentenza che, valutati gli addebiti mossi all'associante alla luce del complessivo comportamento delle parti, era pervenuta alla conclusione che, nell'economia generale del rapporto, la tenuta di una contabilità incompleta ed il mancato formale invio dei rendiconti annuali non rappresentavano inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per responsabilità dell'associante).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8027 del 13 giugno 2000)

4Cass. civ. n. 1191/1997

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2552 c.c., che, in tema di associazione in partecipazione, prevede, di regola, che la gestione dell'impresa spetti all'associante, è derogabile, potendo il contratto affidare all'associato poteri di gestione sia interna che esterna, sempre che egli ripeta i propri poteri dall'associante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1191 del 7 febbraio 1997)

5Cass. civ. n. 2715/1996

Nel contratto di associazione di partecipazione l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associazione trova limitazione sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno (art. 2552, comma terzo, c.c.), sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo. Ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento — applicabili all'associazione in partecipazione — l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini, cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina inadempimento quando, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza e può, perciò, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1454 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2715 del 27 marzo 1996)

6Cass. civ. n. 926/1996

Nell'associazione in partecipazione, inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, e che prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti, il diritto agli utili spettanti all'associato ha carattere periodico, in mancanza di diversa pattuizione, dovendo essere riferito agli utili di esercizio, e sorge indipendentemente dalla presentazione del rendiconto, che rappresenta unicamente l'espressione numerica di parametri convenzionalmente stabiliti, per mezzo dei quali è possibile quantificare la misura degli utili suddetti; ne consegue che, qualora il rendiconto non venga offerto, o sia ritenuto inadeguato o insoddisfacente, ben può l'associato agire per ottenere giudizialmente, in base al contratto, l'accertamento della misura del proprio credito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 926 del 3 febbraio 1996)