Articolo 2600 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Risarcimento del danno

Dispositivo

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni [2043], [2598], n. 3] (1).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [120] c.p.c.].

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [2728] (2).

Note

(1) La cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale è riservata alla competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, come prevede l'art. 134 D.Lgs. n. 30 del 2005.

(2) Ai fini della configurabilità dell'illecito concorrenziale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, che si concretino in una condotta vietata idonea a causare un pregiudizio.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 8944/2020

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8944 del 14 maggio 2020)

2Cass. civ. n. 7677/2020

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7677 del 3 aprile 2020)

3Cass. civ. n. 25921/2015

L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25921 del 23 dicembre 2015)

4Cass. civ. n. 5722/2014

In tema di concorrenza sleale, l'ordine di pubblicazione della sentenza che abbia accertato l'esistenza di atti concorrenziali "contra legem" ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare del marchio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5722 del 12 marzo 2014)

5Cass. civ. n. 6226/2013

L'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell'indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6226 del 13 marzo 2013)

6Cass. civ. n. 7306/2009

Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è "in re ipsa" ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7306 del 26 marzo 2009)

7Cass. civ. n. 7869/1997

Il lucro cessante per effetto della concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente può essere determinato attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purché si identifichi lo spazio di mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l'essenza dell'illecito summenzionato, è stata realizzata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7869 del 22 agosto 1997)

8Cass. civ. n. 12103/1995

La pubblicazione della sentenza - prevista dall'art. 2600, comma 2, c.c. in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa - è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quali il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 12103 del 23 novembre 1995)

9Cass. civ. n. 10728/1994

In tema di repressione degli atti di confusione posti in essere mediante fatti specifici di concorrenza sleale (art. 2598 n. 1 c.c.), ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad un'attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente (purché nei termini di rilevante probabilità), sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10728 del 15 dicembre 1994)

10Cass. civ. n. 8559/1994

L'azione di risarcimento del danno, per concorrenza sleale consistente in reiterata contraffazione di brevetto, si collega ad una pluralità di fatti illeciti, atteso che, indipendentemente dal carattere permanente del comportamento concorrenziale in sé considerato e del relativo illecito, i pregiudizi patrimoniali dal medesimo dipendenti si traducono in autonomi eventi, collegati a ciascun episodio di contraffazione. Detta azione, pertanto, in applicazione della prescrizione di cui all'art. 2947 comma 1 c.c., è riferibile soltanto ai danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla domanda (o ad altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8559 del 20 ottobre 1994)