Articolo 2605 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Controllo sull'attività dei singoli consorziati

Dispositivo

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.