Articolo 2607 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazioni del contratto

Dispositivo

Note

(1) A differenza dell'art. 2606, il quale richiede che le decisioni per l'attuazione del consorzio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, l'art. 2607 richiede il voto unanime di tutti i membri per disporre delle modifiche contrattuali.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 13742/2024

2Cass. civ. n. 4208/1981

Massime notarili correlate (1)