Articolo 2615 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Società consortili
Dispositivo
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo [2602].
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro (1) (2).
Note
(1) Articolo aggiunto, insieme alla nuova sezione II bis, dall'art. 4, L. 10 maggio 1976, n. 377.
(2) In ragione della causa mutualistica, è consentito alle società consortili di prevedere nello statuto l'obbligo per i consorziati di versare contributi in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti di capitali gravanti su ciascuno di essi.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 23371/2024
La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile; del resto, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 2615 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI. (Regola competenza)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23371 del 29 agosto 2024)
2Cass. civ. n. 18111/2024
Nell'ambito delle società consortili a responsabilità limitata, le clausole che impongono ai consorziati di ripianare le perdite della gestione consortile non violano il principio della responsabilità limitata dei soci, purché tali clausole siano interpretate nel contesto della disciplina mutualistica del consorzio, che prevede l'allocazione degli utili solo in presenza di eccedenze economiche.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18111 del 2 luglio 2024)
3Cass. civ. n. 3628/2021
In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3628 del 12 febbraio 2021)
4Cass. civ. n. 3628/2020
Qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3628 del 24 luglio 2020)
5Cass. civ. n. 13293/2011
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, senza però giustificarne lo stravolgimento dei connotati fondamentali, dovendosi tenere conto che non può comunque essere eliminata o elusa la "causa consortile", il cui inserimento nella struttura sociale adottata, da parte dei consorziati, introduce una limitazione, almeno interna, delle disposizioni applicabili al particolare tipo di società prescelto. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha precisato che quella consortile costituisce non solo scopo o oggetto della convenzione negoziale, ma vera e propria causa giuridica ovvero requisito del contratto, la cui non rispondenza, originaria o sopravvenuta, alla concreta realtà effettiva può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., se tesa a violare norme tributarie).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 13293 del 17 giugno 2011)
6Cass. civ. n. 122/2005
Nelle società consortili costituite a norma dell'art. 2615 ter, pur quando si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica, prevedere statutariamente l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi. In particolare, l'atto costitutivo (o lo statuto che lo integra) può istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato (non implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali), come pure può rimettere agli amministratori o all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consortile, purché si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società ed a condizione che siffatta previsione figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l'obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi strumenti di controllo) la sua concreta determinazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 122 del 4 gennaio 2005)
7Cass. civ. n. 5787/1982
Nel caso di «società-consorzio», cioè di società commerciale che venga costituita fra più imprenditori, come consentito dall'art. 2615 ter c.c. (introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 377) per il perseguimento di finalità consortili, di disciplina e coordinamento delle rispettive attività, restano interamente applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 e ss. c.c., tenuto conto che l'espressa previsione in questo senso contenuta nell'art. 2620 primo comma c.c. non può trovare limitazioni o deroghe, sotto il profilo della compatibilità di tali disposizioni con quelle dettate in tema di società, perché, nell'indicata fattispecie, la società non viene impiegata nella sua funzione tipica, ma come strumento di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla legge. Anche nella «società-consorzio», pertanto, sono operanti le disposizioni degli artt. 2603, 2609 e 2610 c.c. con riguardo allo scioglimento del vincolo consortile rispetto al singolo consorziato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5787 del 4 novembre 1982)