Articolo 2621 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Non punibilità per particolare tenuità

Dispositivo

(1)Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo [131] del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt [2621] e [2621].

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.