Articolo 2635 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pene accessorie

Dispositivo

(1)La condanna per il reato di cui all'articolo [2635], primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo [32] del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo [2635], secondo comma.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 5, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.