Articolo 2639 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estensione delle qualifiche soggettive

Dispositivo

Note

(1) Il primo comma dà la definizione di amministratore di fatto, che postula l'esercizio continuo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

(2) Per l'amministratore di fatto vale il principio di equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto, con la conseguenza che l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e, in caso di concorso delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 2639, lo stesso risponderà per i comportamenti penalmente rilevanti ad esso addebitabili.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 2514/2023

2Cass. civ. n. 2586/2014

3Cass. pen. n. 35346/2013

4Cass. pen. n. 39535/2012

5Cass. pen. n. 33385/2012

6Cass. pen. n. 15065/2011

7Cass. pen. n. 46962/2007