Articolo 2641 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Confisca

Dispositivo

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 26415/2024

2Cass. pen. n. 8612/2023

3Cass. pen. n. 42778/2017

4Cass. pen. n. 33027/2017

5Cass. pen. n. 21458/2005