Articolo 456 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Apertura della successione
Dispositivo
La successione si apre (1) al momento della morte (2), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (3).
Note
(1) L’apertura della successioneindica che un patrimonio, a causa della morte di un soggetto, è rimasto privo di titolare, determinando la necessità che altri soggetti subentrino nei rapporti, attivi e passivi, che sopravvivono alde cuius.
(2) Affinché si apra unasuccessionemortis causaè necessario che si verifichi il decesso di un soggetto, ossia “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”exart. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578. A quest’ultima viene equiparata la morte presunta, che può essere dichiarata dal Tribunale ove non si abbiano notizie di un soggetto da dieci anni (v. art. 58 e ss. c.c.).La determinazione del momento esatto in cui avviene la morte del defunto consente di individuare i soggetti chiamati a succedere alde cuius. Presupposto della successione è, infatti, che i chiamati all'eredità sopravvivano al defunto. Qualora due persone siano morte e non vi sia possibilità di accertare quale delle due sia sopravvissuta, anche per un breve periodo, all’altra, tutte si considerano morte nello stesso momento (vd.art. 4 del c.c.).
(3) Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimodomicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi.Tale luogo rileva, principalmente, per individuare il Tribunale competente per le azioni ereditarie (v.art. 22 del c.p.c.) e per la tenuta del registro delle successioni, in cui vengono annotati gli atti e le dichiarazioni indicate dalla legge (v. artt. 52 e 53 disp. att. c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 1593/2020
Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell'apertura della successione e non già quando l'erede necessario lo faccia giudizialmente valere.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1593 del 24 gennaio 2020)
2Cass. civ. n. 852/1972
Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 852 del 20 marzo 1972)