Articolo 464 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Restituzione dei frutti

Dispositivo

Note

(1) Posto che le condotte elencate dall'art. 463 del c.c.sono dolose, ossia sono compiute in maniera volontaria e cosciente dall'autore, quest'ultimo viene parificato al possessore di male fede. Deve, pertanto, restituire i frutti dell'eredità percepiti dal momento dell'apertura della successione e non dal momento della domanda giudiziale, come invece è tenuto a fare il possessore di buona fede (v. artt.1147,1148 del c.c.).L'obbligo restitutorio si limita ai frutti effettivamente percepiti e non anche a quelli che l'indegno avrebbe potuto percepire usando la diligenza media (v. art. 1176 del c.c.).