Articolo 481 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fissazione di un termine per l'accettazione

Dispositivo

Note

(1) Pendente il termine per accettare l'eredità, chi vi abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine abbreviato rispetto a quello decennale, entro il quale il chiamato all'eredità deve dichiarare se intende accettare (c.d.actio interrogatoria).L'inutile decorso del termine, viene interpretato quale rinuncia all'eredità.

(2) Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l'eredità, o, in subordine, i legatari, i creditori dell'eredità e quelli personali del primo chiamato, l'esecutore testamentario (v. art. 700 c.c.) e il curatore dell'eredità giacente (v. art. 528 del c.c.).L'azione si può esperire contro qualsiasi chiamato, anche se incapace (v. artt.471,472 del c.c).

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 28666/2024

2Cass. civ. n. 25347/2023

3Cass. civ. n. 15587/2023

4Cass. civ. n. 29146/2022

5Cass. civ. n. 969/2022

6Cass. civ. n. 33479/2021

7Cass. civ. n. 15664/2020

8Cass. civ. n. 22195/2014

9Cass. civ. n. 4849/2012

10Cass. civ. n. 9151/1991

11Cass. civ. n. 1885/1988

12Cass. civ. n. 3828/1985