Articolo 481 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fissazione di un termine per l'accettazione

Dispositivo

(1)Chiunque vi ha interesse (2) può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine [749] c.p.c.] entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde [2694] c.c.] il diritto di accettare [488], [650] c.c.].

Note

(1) Pendente il termine per accettare l'eredità, chi vi abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine abbreviato rispetto a quello decennale, entro il quale il chiamato all'eredità deve dichiarare se intende accettare (c.d.actio interrogatoria).L'inutile decorso del termine, viene interpretato quale rinuncia all'eredità.

(2) Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l'eredità, o, in subordine, i legatari, i creditori dell'eredità e quelli personali del primo chiamato, l'esecutore testamentario (v. art. 700 c.c.) e il curatore dell'eredità giacente (v. art. 528 del c.c.).L'azione si può esperire contro qualsiasi chiamato, anche se incapace (v. artt.471,472 del c.c).

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 28666/2024

L'ordinanza emessa all'esito del procedimento di actio interrogatoria ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., pur definendo un procedimento che incide sul diritto potestativo del chiamato all'eredità, non ha natura contenziosa né decisoria, e manca in essa l'efficacia del giudicato, essendo soggetta a possibile revoca o modifica ai sensi dell'art. 742 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28666 del 7 novembre 2024)

2Cass. civ. n. 25347/2023

In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25347 del 28 agosto 2023)

3Cass. civ. n. 15587/2023

In tema di successioni per causa di morte, l'"actio interrogatoria" di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15587 del 1 giugno 2023)

4Cass. civ. n. 29146/2022

L'eventuale concessione al chiamato in ordine successivo di un termine per l'accettazione dell'eredità è ininfluente ai fini della revocabilità della rinunzia poiché la concessione del termine, secondo la sua funzione tipica, determina l'abbreviazione del tempo per l'accettazione, ma non comporta ex se il sorgere del presupposto della revoca, che rimane pur sempre costituito dalla mancata accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, quando la rinunzia proviene da chi sia chiamato all'eredità congiuntamente con altri, i quali abbiano già accettato, l'inutile decorso del termine ex art. 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticipa l'effetto automatico dell'accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest'ultimo non abbia a sua volta discendenti. L'accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Identicamente, quell'effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l'eredità nel termine accordato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29146 del 6 ottobre 2022)

5Cass. civ. n. 969/2022

In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 969 del 13 gennaio 2022)

6Cass. civ. n. 33479/2021

Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 33479 del 11 novembre 2021)

7Cass. civ. n. 15664/2020

L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 15664 del 23 luglio 2020)

8Cass. civ. n. 22195/2014

In tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diviene inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell'art. 457 cod. civ., senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 22195 del 20 ottobre 2014)

9Cass. civ. n. 4849/2012

In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, c.c. unicamente per la redazione dell'inventario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4849 del 26 marzo 2012)

10Cass. civ. n. 9151/1991

La regola fondamentale di cui all'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione è applicabile, anche con riferimento alla decadenza, in relazione alla disciplina speciale dettata per la accettazione di eredità da parte di persone giuridiche in generale e degli enti morali ed ecclesiastici in particolare, per cui il termine previsto dall'art. 480 c.c. per tale accettazione non inizia a decorrere se l'ente chiamato all'eredità non è stato ancora autorizzato dall'autorità competente e conseguentemente in tale ipotesi non può essere neppure fissato dal giudice ai sensi dell'art. 481 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9151 del 27 agosto 1991)

11Cass. civ. n. 1885/1988

Nel procedimento promosso contro il chiamato all'eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all'eredità medesima (art. 481 c.c.), non può essere avanzata per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1885 del 22 febbraio 1988)

12Cass. civ. n. 3828/1985

La fissazione di un termine per l'accettazione (o la rinuncia) dell'eredità è possibile anche quando il chiamato sia incapace.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3828 del 25 giugno 1985)