Articolo 487 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni

Dispositivo

Note

(1) La norma non si applica allegittimariopretermesso, ossia al legittimario che sia stato escluso dalla successione. Tale soggetto, non essendo chiamato all'eredità, non ha infatti il potere di accettare.

(2) Il termine di prescrizione è decennale(v. art. 480 del c.c.).

(3) La proroga può essere concessa dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, se l'inventario è stato iniziato ma non ancora completato. Non può eccedere i tre mesi, salvo che si verifichino gravi circostanze.

(4) Il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari, dopo aver fatto la dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c., ha a disposizione tre mesi, salvo proroga, per terminare l'inventario. In caso contrario, analogamente a quanto previsto dall'art. 485 del c.c., viene considerato erede puro e semplice.

(5) Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, ove abbia compiuto le operazioni di inventario, ha quaranta giorni dalla fine delle stesse per dichiarare se intende o meno accettare l'eredità con beneficio di inventario. Ove non rispetti tale termine, il chiamato si considera erede puro e semplice.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 31310/2024

2Cass. civ. n. 19010/2024

3Cass. civ. n. 26419/2023

4Cass. civ. n. 14442/2019

5Cass. civ. n. 16514/2015

6Cass. civ. n. 24668/2006

7Cass. civ. n. 10197/2000

8Cass. civ. n. 6871/1999

9Cass. civ. n. 1628/1985

10Cass. civ. n. 329/1977

11Cass. civ. n. 3220/1974