Articolo 492 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia

Dispositivo

Note

(1) Per ottenere la prestazione della garanzia non è necessario dimostrare che l'erede non sia in grado di soddisfare le obbligazioni a cui è tenuto.

(2) Possono richiedere la garanzia i creditori e gli altri soggetti che vi abbiano interesse.La richiesta fatta soltanto da alcuni di essi giova unicamente a chi l'ha avanzata.

(3) La garanzia prestata può essere di qualsiasi tipo (realeopersonale), la scelta spetta all'erede. E' ammessa anche lacauzione.