Articolo 498 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione

Dispositivo

(1)Qualora entro il termine indicato nell'articolo [495] gli sia stata notificata (2) opposizione da parte di creditori o di legatari[530], [2906] c.c.], l'erede non può eseguire pagamenti [502] c.c.], ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [499], [502], [503] c.c.] (3).

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta [504] c.c.], le dichiarazioni di credito [505], [507] c.c.] (4).

L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia [501], [505], [506], [530] c.c.] (5) (6).

Note

(1) La c.d. liquidazione concorsuale di cui agli articoli498 ss. del c.c. si realizza attraverso le seguenti fasi:a) formazione dello stato passivo (v. art. 498 c. 2 e 3 del c.c.);b) liquidazione dell'attivo (v. art. 491 del c.c.);c) formazione dello stato di graduazione (v. art. 492 del c.c.);d) pagamento dei debiti ereditari (v. art. 502 del c.c.).

(2) Non è prevista una forma particolare per l'opposizione che, di conseguenza, può essere anche verbale. E' sufficiente che essa venga portata a conoscenza dell'erede.

(3) Si fa luogo alla liquidazione concorsuale di cui agli articoli498 ss. del c.c. qualora:- i creditori e i legatari abbiano fatto opposizione entro il termine di cui all'art. 495 del c.c.;- l'erede beneficiato, pur in assenza di opposizione, scelga tale modalità per soddisfare i creditori e i legatari (v. art. 503 del c.c.).In caso di opposizione tardiva, l'erede non è tenuto ad avviare la procedura in commento ma solo a preferire i creditori che si siano opposti, pena il risarcimento del danno a questi cagionato.

(4) Tale passaggio rappresenta la prima fase della liquidazione concorsuale (v. nt. n. 1 lett. a).L'erede deve, entro un mese dalla notifica dell'opposizione o prima della liquidazione laddove la procedura venga attivata in mancanza di opposizione, invitare a mezzo di un notaio i creditori e i legatari a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni le dichiarazioni di credito.Ove l'erede provveda a tale incombente scaduto il termine di trenta giorni dall'opposizione, lo stesso si considera decaduto dal beneficio di inventario.

(5) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(6) Successivamente alla pubblicazione non è possibile per i creditori dell'eredità promuovere procedure esecutive. Quelle già intraprese possono essere continuate. In tale caso il prezzo ottenuto serve a soddisfare,, prima, i creditori privilegiati e ipotecari, poi, quelli inseriti nello stato di graduazione di cui all'art. 499 del c.c., nell'ordine in esso stabilito.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 10532/2022

La disciplina dell'equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito alla presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell'art. 498 c.c., atteso che i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientrano tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui alla norma sopra menzionata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10532 del 31 marzo 2022)

2Cass. civ. n. 30247/2019

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30247 del 20 novembre 2019)

3Cass. civ. n. 20713/2018

Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20713 del 13 agosto 2018)

4Cass. civ. n. 9690/1994

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna — non può — una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c. — dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e seguenti, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9690 del 16 novembre 1994)

5Cass. civ. n. 8527/1994

In caso di opposizione allo stato di graduazione dell'eredità beneficiaria, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 498 c.c., nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia dell'invito a legatari e creditori a presentare le dichiarazioni di credito assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo dall'invito individuale, anche ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di credito, sicché una volta scaduto detto termine le dichiarazioni pervenute successivamente potranno soddisfarsi soltanto sull'eventuale residuo, a nulla rilevando il mancato invio di inviti individuali a creditori di cui si assuma essere stato noto il recapito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8527 del 19 ottobre 1994)

6Cass. civ. n. 1532/1975

La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 c.c. di conseguenza, il debitore dell'eredità beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., può sempre eccepire l'intervenuta estinzione del debito per effetto della compensazione legale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1532 del 21 aprile 1975)