Articolo 500 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termine per la liquidazione

Dispositivo

Note

(1) La competenza spetta al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.), la procedura è quella prevista dall'art. 749 del c.p.c..

(2) Il giudice può anche fissare due termini: uno per la liquidazione e uno per la formazione dello stato di graduazione.Tali termini, su istanza dell'erede, possono essere prorogati. Contro la concessione della proroga è ammesso reclamo da parte dei creditori dell'eredità. Contro il provvedimento che revoca la proroga è ammesso ricorso per Cassazione.

(3) Il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina decadenza dal beneficio di inventario.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 13820/2016

2Cass. civ. n. 20132/2014

3Cass. civ. n. 10643/2007

4Cass. civ. n. 15583/2001

5Cass. civ. n. 13862/2001

6Cass. civ. n. 3244/1998