Articolo 500 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Termine per la liquidazione
Dispositivo
L'autorità giudiziaria (1), su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine (2) all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione (3) [488], [496], [505] c.c., [749] c.p.c.].
Note
(1) La competenza spetta al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.), la procedura è quella prevista dall'art. 749 del c.p.c..
(2) Il giudice può anche fissare due termini: uno per la liquidazione e uno per la formazione dello stato di graduazione.Tali termini, su istanza dell'erede, possono essere prorogati. Contro la concessione della proroga è ammesso reclamo da parte dei creditori dell'eredità. Contro il provvedimento che revoca la proroga è ammesso ricorso per Cassazione.
(3) Il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina decadenza dal beneficio di inventario.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 13820/2016
In tema di eredità con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi di completare la liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, tale decreto chiude un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 13820 del 6 luglio 2016)
2Cass. civ. n. 20132/2014
In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20132 del 24 settembre 2014)
3Cass. civ. n. 10643/2007
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 c.c. ) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi ) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria ) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10643 del 9 maggio 2007)
4Cass. civ. n. 15583/2001
Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione dell'eredità beneficiata previsto dall'art. 500 c.c. ha natura volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste disposizioni sull'incontestato presupposto della ricorrenza o meno delle condizioni di legge pre la sua adozione; quando, invece, vi siano contestazioni tra le parti in ordine al diritto dell'istante di chiedere la fissazione del termine o all'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per assumere contenuto sostanziale di sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 500 c.c., avendo rilevato che detto provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di sentenza).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15583 del 10 dicembre 2001)
5Cass. civ. n. 13862/2001
In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in caso di proroga del termine assegnato agli eredi per la liquidazione delle attività ereditarie ex art. 500 c.c. — proroga che, in assenza di espressa disposizione contraria, ben può essere dall'A.G. disposta in virtù della regola generale di cui agli artt. 742 e 742 bis c.p.c., nonché della natura non perentoria del termine, desumentesi anche dall'ultimo comma dell'art. 505 c.c. secondo cui la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere soltanto dai creditori del defunto e dai legatari —, la mancata partecipazione al procedimento concernente la proroga di soggetti che avevano preso parte al procedimento di assegnazione del termine non dà luogo a nullità per violazione del contraddittorio, ben potendo la parte pretermessa adire il giudice per la revoca o modifica della proroga concessa in sua assenza, stante la non definitività dei provvedimenti concernenti i termini, mentre le altre parti, non verificandosi incapienza, non ne ricevono concreto pregiudizio e non hanno pertanto interesse a dolersene. All'erede accettante con beneficio d'inventario non può pertanto riconoscersi alcuna posizione di diritto soggettivo, sia in ordine alla mancata osservanza da parte degli altri coeredi del termine in questione originariamente assegnato dal giudice che relativamente alla proroga del medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13862 del 9 novembre 2001)
6Cass. civ. n. 3244/1998
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 496 e 500 c.c.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3244 del 27 marzo 1998)